CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO
PIRAMIDA d.o.o. — L'Adria Estate
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PIRAMIDA d.o.o. — L’Adria Estate
Articolo 1 — Oggetto e ambito di applicazione
Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito: Condizioni generali) disciplinano il rapporto d’affari tra il mediatore immobiliare PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, OIB (codice fiscale): 54890989849, operante con il marchio L’Adria Estate (di seguito: il Mediatore), e qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli con il Mediatore un contratto di mediazione in forma scritta (di seguito: il Committente), indipendentemente dal fatto che nell’affare giuridico agisca in qualità di venditore, acquirente o in altro ruolo.
Le Condizioni generali costituiscono parte integrante di ogni contratto di mediazione. Con la stipulazione del contratto il Committente conferma di aver preso conoscenza delle Condizioni generali e di accettarle integralmente. In caso di discordanza tra singole disposizioni del contratto e le presenti Condizioni generali, prevalgono le disposizioni del contratto.
Le presenti Condizioni generali sono state adottate e si applicano in conformità alla Legge sulla mediazione immobiliare (»Narodne novine« n. 69/2026; di seguito: la Legge), entrata in vigore il 7 luglio 2026, con la quale è stata abrogata la Legge sulla mediazione immobiliare (»Narodne novine« n. 107/07, 144/12, 14/14 e 32/19).
Il Mediatore svolge attività di mediazione esclusivamente nella compravendita di immobili. Il Mediatore non presta mediazione nella locazione, nell’affitto, nella permuta né in altri affari giuridici di cui all’articolo 4, punto 5 della Legge; le presenti Condizioni generali, il listino prezzi e la descrizione dei servizi si riferiscono pertanto esclusivamente alla compravendita di immobili. Qualora il Mediatore estenda la propria attività a un altro tipo di mediazione, adotterà e pubblicherà preventivamente un’integrazione delle Condizioni generali con il contenuto prescritto per tale tipo di mediazione.
Articolo 2 — Definizioni
Ai sensi delle presenti Condizioni generali:
Il Mediatore è PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, OIB (codice fiscale): 54890989849, agenzia di mediazione immobiliare registrata e iscritta nel Registro dei mediatori tenuto dalla Camera dell’economia croata (HGK), numero di registro: 65/2017, operante con il marchio L’Adria Estate.
L’Agente è una persona fisica alle dipendenze del Mediatore, iscritta nell’Elenco degli agenti di mediazione immobiliare presso la HGK. Agente autorizzata: Adriana Bjelan, Elenco n. 249/2025, Decisione CLASSE (KLASA): UP/I-330-01/23-01/524; PROT. (URBROJ): 517-08-01-01-01-24-3. L’Agente svolge attività di mediazione sulla base di un contratto di lavoro con un solo mediatore (art. 14, comma 5, e art. 16 della Legge).
Il Committente è la persona fisica o giuridica che stipula con il Mediatore un contratto di mediazione in forma scritta — indipendentemente dal fatto che agisca in qualità di venditore, acquirente o in altro ruolo nell’affare giuridico mediato.
Il Terzo è la persona che il Mediatore cerca di mettere in contatto con il Committente al fine di negoziare la conclusione di un affare giuridico e che non ha stipulato con il Mediatore un contratto di mediazione.
La mediazione consiste nelle attività del Mediatore mediante le quali il Committente viene messo in contatto con un terzo al fine di negoziare e preparare la conclusione di affari giuridici aventi ad oggetto un determinato immobile.
La provvigione di mediazione è l’importo che il Committente è tenuto a corrispondere al Mediatore per il servizio di mediazione prestato, conformemente al contratto di mediazione e al listino prezzi vigente.
Il Contratto è il contratto di mediazione immobiliare stipulato in forma scritta tra il Mediatore e il Committente, del quale il presente documento e il listino prezzi vigente del Mediatore costituiscono parte integrante.
Il Registro dei mediatori e l’Elenco degli agenti sono tenuti dalla HGK e sono pubblici e accessibili tramite internet (art. 12 e art. 13 della Legge).
Articolo 3 — Base dell’offerta e responsabilità per i dati
L’offerta immobiliare del Mediatore si basa sui dati trasmessi dal Committente (venditore) in forma scritta, orale o elettronica. Il Mediatore non risponde di inesattezze, incompletezze o modifiche successive dei dati derivanti da informazioni inesatte o non tempestive fornite dal Committente.
I dati relativi agli immobili si considerano confermati con la sottoscrizione del contratto di mediazione con il Committente che è proprietario o rappresentante autorizzato del proprietario dell’immobile. Fino alla stipulazione del contratto, tutti i dati sull’immobile hanno carattere informativo.
La pubblicizzazione di un immobile non è consentita senza un contratto di mediazione preventivamente stipulato con il proprietario dell’immobile (art. 22, comma 2, della Legge). Il Mediatore interrompe senza indugio la pubblicizzazione alla cessazione del contratto o alla revoca dell’autorizzazione a pubblicizzare.
Articolo 4 — Visita dell’immobile — Terzo e Committente
Il Mediatore che, sulla base di un contratto di mediazione, pubblicizza un immobile sul mercato non subordina la visita di tale immobile da parte di un terzo alla previa sottoscrizione di un contratto di mediazione (art. 23, comma 1, della Legge).
Il Mediatore può, ma non è tenuto, consentire a una persona interessata a un determinato immobile oggetto di pubblicizzazione di visitarlo senza un contratto di mediazione preventivamente stipulato, ai sensi dell’art. 23 della Legge sulla mediazione immobiliare. L’obbligo primario del Mediatore sussiste nei confronti del Committente che gli ha affidato l’immobile. Il Mediatore consente o nega la visita dell’immobile in conformità agli interessi del Committente e alla propria valutazione professionale, agendo con la diligenza del buon professionista (art. 24, punto 5, della Legge). Il Mediatore si riserva il diritto di valutare la fondatezza di ogni visita e di negare l’accesso a persone che ritenga non soddisfino i requisiti di serio interesse o che potrebbero pregiudicare gli interessi del Committente o la sicurezza della proprietà privata.
La visita è organizzata in orari previamente concordati, nel rispetto della sicurezza dell’immobile, della riservatezza degli occupanti e delle istruzioni del Committente. In occasione di ogni visita, il terzo e l’agente del Mediatore sottoscrivono un Attestato di visita dell’immobile. L’attestato non è un contratto di mediazione e non comporta alcun obbligo di pagamento di una provvigione a carico del terzo.
Il Mediatore non addebita la provvigione di mediazione a un terzo che non abbia stipulato con esso un contratto di mediazione, ai sensi dell’art. 29, comma 7, della Legge.
Articolo 5 — Servizi riservati esclusivamente al Committente
Il Mediatore presta i seguenti servizi esclusivamente alle persone che hanno stipulato con esso un contratto di mediazione in qualità di Committente:
— ricerca attiva e invio sistematico di proposte immobiliari secondo criteri predefiniti
— rappresentanza e assistenza consulenziale nelle trattative con il venditore o con il suo mediatore
— verifica della regolarità proprietaria e documentale dell’immobile
— esame e analisi della situazione tavolare, dei gravami e delle limitazioni
— coordinamento e assistenza nel reperimento della documentazione necessaria
— consulenza nella scelta del notaio e coordinamento della procedura di autenticazione
— informazioni sui costi di acquisto, sugli obblighi fiscali e sugli oneri accessori
— assistenza nell’apertura di un conto bancario, nell’ottenimento dell’OIB e nelle traduzioni dei documenti
— organizzazione della consegna dell’immobile
— consulenza sul processo di trasferimento e ambientamento
— assistenza di mediazione fino alla firma definitiva e all’intavolazione della proprietà
Il Mediatore tratterà le persone che non hanno stipulato un contratto di mediazione con scrupolosità, professionalità e buona fede, nella misura necessaria alla regolare esecuzione della mediazione tra il Mediatore e il Committente. Tuttavia, tali persone non acquisiscono il diritto ai servizi del Mediatore sopra indicati, destinati esclusivamente al Committente, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo l’analisi della documentazione, la consulenza legale o commerciale, il coordinamento dell’affare giuridico, la predisposizione o il reperimento della documentazione, le trattative e le altre attività connesse alla conclusione e all’esecuzione dell’affare giuridico. Il Mediatore non risponde delle decisioni, delle azioni, delle omissioni, degli effetti giuridici o dell’esito dell’affare giuridico che tale persona concluda senza aver pattuito l’assistenza diretta, la consulenza o il coordinamento del Mediatore.
Articolo 6 — Stipulazione del contratto di mediazione
Con il contratto di mediazione il Mediatore si obbliga ad adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Committente una persona idonea al fine di negoziare e concludere un determinato affare giuridico di trasferimento o costituzione di un diritto su un immobile, e il Committente si obbliga a corrispondere la provvigione di mediazione qualora tale affare venga concluso.
Il contratto è stipulato in forma scritta. Non è consentito svolgere attività di mediazione in assenza di un contratto stipulato.
Costituisce parte integrante di ogni contratto il listino prezzi vigente del Mediatore, con indicazione della data, sottoscritto da entrambe le parti contraenti.
Il contratto di mediazione contiene obbligatoriamente: i dati del Mediatore e del Committente; l’oggetto della mediazione; il tipo e il contenuto essenziale dell’affare giuridico per il quale si presta mediazione; l’importo della provvigione di mediazione; i dati su tutti i servizi e costi aggiuntivi connessi alla mediazione, compresi il loro tipo e importo nonché il soggetto tenuto al pagamento; e il numero di iscrizione del Mediatore nel Registro (art. 17, comma 5, della Legge).
Il contratto entra in vigore il giorno della sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti.
Articolo 7 — Mediazione in esclusiva
Con il contratto di mediazione il Committente può obbligarsi a non incaricare alcun altro mediatore per l’affare mediato e a non agire autonomamente in modo da aggirare il Mediatore. Tale obbligo deve essere espressamente pattuito.
Se, durante la vigenza del contratto di mediazione in esclusiva, il Committente conclude un affare giuridico di trasferimento o costituzione di un determinato diritto su un immobile tramite un altro mediatore o in qualsiasi altro modo aggirando il Mediatore, è tenuto a corrispondere al Mediatore la provvigione di mediazione pattuita e a rimborsare gli eventuali ulteriori costi effettivi sostenuti nel corso della mediazione, previamente e separatamente pattuiti per iscritto (art. 18, comma 2, della Legge). La mediazione in esclusiva non obbliga di per sé il Committente ad avviare trattative o a concludere un affare giuridico.
All’atto della stipulazione del contratto di mediazione in esclusiva, il Mediatore è tenuto ad avvertire specificamente il Committente degli effetti e delle conseguenze giuridiche di tale clausola.
Articolo 8 — Durata del contratto
Il contratto è stipulato a tempo determinato. Se le parti non hanno pattuito la durata, il contratto si considera stipulato per 12 (dodici) mesi. Il contratto può essere prorogato mediante accordo scritto delle parti.
Articolo 9 — Cessazione del contratto e indennizzo del Mediatore
Il contratto cessa con la conclusione dell’affare giuridico pattuito e l’adempimento delle obbligazioni delle parti contraenti, con la scadenza del termine pattuito, mediante disdetta o mediante accordo scritto delle parti.
La disdetta deve essere comunicata per iscritto. Il termine di preavviso è di 30 (trenta) giorni, salvo diverso accordo.
Alla cessazione del contratto il Committente è tenuto a rimborsare al Mediatore i costi sostenuti per i quali era stato pattuito che il Committente li corrispondesse separatamente (art. 19, comma 2, della Legge). La responsabilità del Committente per danni e costi derivanti da condotta contraria al principio di buona fede è disciplinata dall’articolo 11 delle presenti Condizioni generali. La regolare disdetta del contratto, così come la decisione del Committente di non vendere l’immobile o di non accettare le condizioni offerte, non costituiscono di per sé condotta contraria al principio di buona fede e non comportano l’obbligo di pagamento di alcun indennizzo.
Se il Committente conclude un affare giuridico con una persona con la quale è stato messo in contatto dal Mediatore, e la conclusione avviene entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto quale conseguenza diretta dell’attività del Mediatore, il Mediatore ha diritto all’intera provvigione di mediazione pattuita.
Il Committente è tenuto a comunicare per iscritto al Mediatore ogni affare giuridico concluso avente ad oggetto la materia della mediazione.
Articolo 10 — Obblighi del Mediatore
La provvigione di mediazione comprende le attività indicate nel presente articolo. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della Legge, tali attività comprendono obbligatoriamente la messa in contatto del Committente con un terzo, la verifica dello stato dell’immobile e le attività preparatorie alla conclusione dell’affare giuridico.
A) Messa in contatto del Committente con un terzo. Adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Committente una persona al fine di concludere l’affare mediato; informare il Committente del prezzo medio di mercato di un immobile analogo; presentare e promuovere l’immobile sul mercato; pubblicizzare l’immobile in modo adeguato sul sito web del Mediatore e sui portali pertinenti; fotografia standard e predisposizione di una presentazione di base; ricezione e trattazione delle richieste; verifica dell’identità e della serietà dell’interesse dei potenziali acquirenti; organizzazione e svolgimento delle visite e sottoscrizione dell’attestato di visita; mediazione nella trasmissione di offerte, controfferte e condizioni tra le parti.
B) Verifica dello stato dell’immobile. Reperimento ed esame dei documenti comprovanti la proprietà o altro diritto reale sull’immobile in questione; esame della situazione tavolare e catastale, compresi i gravami iscritti, le limitazioni e le annotazioni; confronto tra lo stato effettivo e quello registrato nella misura disponibile; qualora oggetto della mediazione sia un terreno, verifica della sua destinazione d’uso conformemente alle norme urbanistiche; esame della documentazione disponibile sulla legalità e sulla destinazione d’uso del fabbricato nonché del certificato energetico; segnalazione dei vizi visibili rilevati e dei rischi giuridici; informazione al Committente su tutte le circostanze rilevanti per l’affare previsto che siano note al Mediatore o che debbano essergli note.
C) Attività preparatorie alla conclusione dell’affare giuridico. Assistenza professionale e consulenziale nelle trattative; armonizzazione degli elementi essenziali dell’affare giuridico e delle modalità di pagamento; predisposizione e scambio dei dati necessari alla redazione del preliminare e del contratto di compravendita; coordinamento con il notaio e con le istituzioni competenti; informazione sui costi di acquisto, sugli obblighi fiscali e sugli oneri connessi; accompagnamento della procedura fino alla firma e assistenza fino all’esecuzione dell’intavolazione del diritto di proprietà; organizzazione della consegna dell’immobile.
Suddivisione in base al ruolo del Committente
Servizi compresi nella provvigione di mediazione — per entrambi i Committenti (venditore e acquirente):
— verifica della regolarità proprietaria dell’immobile ed esame della situazione tavolare, dei gravami e delle limitazioni
— analisi della situazione urbanistica e documentale dell’immobile (destinazione d’uso, permessi, sanatoria)
— segnalazione dei vizi visibili e dei rischi giuridici connessi all’immobile
— mediazione e consulenza nelle trattative
— coordinamento con il notaio e con le istituzioni competenti
— accompagnamento del processo fino alla firma definitiva
In aggiunta, per il Committente che agisce in qualità di venditore:
— stima del valore di mercato dell’immobile sulla base di transazioni comparabili
— fotografia dell’immobile e predisposizione della presentazione standard di mercato
— pubblicizzazione dell’immobile sui portali pertinenti e sui canali del Mediatore
— verifica dell’identità e della serietà dell’interesse dei potenziali acquirenti
— organizzazione e conduzione delle visite all’immobile
In aggiunta, per il Committente che agisce in qualità di acquirente:
— ricerca attiva e invio sistematico di proposte immobiliari secondo criteri predefiniti
— consulenza nella scelta del notaio e coordinamento della procedura di autenticazione
— informazioni sui costi di acquisto, sugli obblighi fiscali e sugli oneri accessori
— assistenza nell’ottenimento dell’OIB, nell’apertura di un conto bancario e nelle traduzioni dei documenti
— organizzazione della consegna dell’immobile e assistenza di mediazione fino all’intavolazione della proprietà
Servizi addebitati separatamente secondo il listino prezzi, su espressa richiesta del Committente:
— incarico a un fotografo o videomaker professionista a pagamento oltre la fotografia standard
— realizzazione di materiali di marketing particolari (video, tour virtuale, pubblicità a pagamento)
— raccolta e ordinamento della documentazione per conto del Committente
— consulenza di mercato e di investimento (analisi della redditività, confronto tra opzioni)
— consulenza e assistenza in materia di sanatoria o di cambio di destinazione d’uso dell’immobile
I servizi non compresi nel presente articolo sono addebitati solo se, prima del loro sorgere, sono stati separatamente pattuiti per iscritto, con indicazione del tipo, della descrizione e dell’importo del costo nonché del soggetto tenuto al pagamento. I costi di terzi sono addebitati nella misura del costo effettivo e sono comprovati da fattura o altro documento attendibile; un prezzo fisso può essere pattuito solo per i servizi propri del Mediatore (art. 29, comma 3, della Legge). Il Mediatore non può commissionare un servizio di terzi a carico del Committente per un importo superiore a quello pattuito per iscritto senza un nuovo consenso scritto del Committente. I prezzi sono indicati nel listino prezzi di cui all’articolo 13 delle presenti Condizioni generali.
Articolo 11 — Obblighi del Committente
Obblighi del Committente che agisce in qualità di venditore:
— fornire al Mediatore dati esatti e completi sull’immobile, compresi la descrizione, lo stato e il prezzo richiesto
— esibire i documenti comprovanti la proprietà o altro diritto reale sull’immobile e segnalare tutti i gravami iscritti e non iscritti
— esibire, se in suo possesso, il permesso di localizzazione, il permesso di costruire o il certificato di agibilità, il certificato energetico e gli altri atti pertinenti
— consentire al Mediatore e agli interessati la visita dell’immobile negli orari concordati
— comunicare per iscritto al Mediatore ogni modifica relativa all’immobile o all’affare giuridico — comprese le modifiche della proprietà, dei gravami o dell’intenzione di vendere
— corrispondere la provvigione di mediazione conformemente al contratto e alle presenti Condizioni generali
— rimborsare al Mediatore i costi separatamente pattuiti che eccedono l’ambito ordinario della mediazione
Obblighi del Committente che agisce in qualità di acquirente:
— fornire al Mediatore dati esatti e completi sui propri criteri e sulle proprie possibilità finanziarie
— esibire su richiesta la prova dei fondi disponibili per l’acquisto
— rispondere tempestivamente alle proposte e alle informazioni del Mediatore
— comunicare per iscritto al Mediatore ogni contatto con il venditore o con un terzo relativo a un immobile presentato dal Mediatore
— corrispondere la provvigione di mediazione conformemente al contratto e alle presenti Condizioni generali
Responsabilità del Committente per recesso anticipato e violazione della buona fede:
Il Committente non è tenuto ad avviare trattative né a concludere un affare giuridico con il terzo individuato dal Mediatore. La disposizione del contratto di mediazione che disponga diversamente è nulla (art. 25, comma 2, della Legge).
Se il Committente non agisce secondo buona fede, risponde nei confronti del Mediatore per il danno ed è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti, i quali non possono essere inferiori a un terzo né superiori alla provvigione di mediazione pattuita per l’affare mediato (art. 25, comma 3, della Legge).
Si considera in particolare condotta contraria al principio di buona fede: la comunicazione di dati inesatti o incompleti e l’occultamento di fatti essenziali relativi all’immobile; la conclusione autonoma o il tentativo di conclusione dell’affare mediato aggirando il Mediatore con una persona con la quale il Mediatore lo ha messo in contatto; l’occultamento di contatti o circostanze essenziali per accertare se l’affare sia conseguenza dell’attività del Mediatore; nonché l’omissione della comunicazione scritta dell’affare giuridico concluso.
La regolare disdetta del contratto, così come la decisione del Committente di non vendere l’immobile o di non accettare le condizioni offerte, non costituiscono di per sé condotta contraria al principio di buona fede.
Il Committente che abbia fornito al Mediatore dati inesatti o incompleti, abbia occultato fatti essenziali o abbia cagionato con dolo o colpa grave un danno al Mediatore o a un terzo con il quale il Mediatore lo ha messo in contatto, risponde integralmente del danno cagionato.
Articolo 12 — Diritto del Mediatore alla provvigione
Il Mediatore acquisisce il diritto alla provvigione di mediazione con la stipulazione del primo atto giuridico tra le parti che disciplina l’affare giuridico mediato — preliminare o contratto definitivo.
La mera presentazione del Committente a un terzo o l’organizzazione di una visita, in assenza della conclusione dell’affare giuridico mediato, non attribuisce al Mediatore il diritto alla provvigione di mediazione.
Il Mediatore ha diritto all’intera provvigione di mediazione anche nei seguenti casi:
1. se il Committente conclude un affare giuridico con una persona con la quale è stato messo in contatto dal Mediatore entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto di mediazione, e tale affare è conseguenza diretta dell’attività del Mediatore durante la vigenza del contratto;
2. se il Committente conclude con tale persona un affare giuridico diverso da quello mediato, ma con il quale si consegue la medesima finalità o il medesimo vantaggio patrimoniale;
3. se l’affare giuridico mediato è concluso dal coniuge o convivente, dal discendente o dal genitore del Committente, ovvero da una persona giuridica nella quale il Committente o una persona a lui vicina riveste un ruolo gestionale o proprietario.
Il Committente è tenuto a comunicare per iscritto al Mediatore ogni affare giuridico concluso avente ad oggetto la materia della mediazione.
Il Mediatore non può esigere il pagamento parziale o integrale della provvigione di mediazione in anticipo, ossia prima della stipulazione del contratto di mediazione o del preliminare (art. 29, comma 2, della Legge). La provvigione di mediazione è esigibile entro 7 (sette) giorni dalla data di stipulazione del preliminare o del contratto definitivo di compravendita e dall’emissione della fattura al Committente.
Il Mediatore non ha diritto alla provvigione di mediazione se stipula personalmente con il Committente il contratto che era oggetto della mediazione, né se tale contratto è stipulato con il Committente dall’agente del Mediatore che ha svolto le attività di mediazione (art. 29, comma 5, della Legge). Qualora un agente stipuli personalmente tale contratto, il Mediatore ha diritto di richiedere il risarcimento del danno all’agente, conformemente alle norme in materia di lavoro (art. 29, comma 6, della Legge).
Articolo 13 — Provvigione di mediazione
La provvigione di mediazione è determinata dal contratto di mediazione conformemente al listino prezzi vigente del Mediatore, che costituisce parte integrante del contratto.
La provvigione di mediazione complessiva per la compravendita di un immobile ammonta al 6% (+IVA) del prezzo di compravendita conseguito, con una provvigione minima di 3.000,00 EUR (+IVA).
Qualora entrambe le parti dell’affare — sia il venditore sia l’acquirente — stipulino un contratto di mediazione, ciascuna parte corrisponde il 3% (+IVA) del prezzo di compravendita conseguito, con una provvigione minima di 1.500,00 EUR (+IVA) per parte. L’importo complessivo addebitato a entrambe le parti non può superare il 6% (+IVA) del prezzo conseguito.
Qualora stipuli il contratto di mediazione con il Mediatore una sola parte, a tale parte è addebitata la provvigione determinata dal contratto, ma non oltre l’importo corrispondente alla sua quota stabilita dal listino prezzi, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge.
Prima della stipulazione dei contratti con entrambe le parti, il Mediatore è tenuto a informare ciascuna di esse per iscritto dell’importo della provvigione individuale e della somma complessiva delle provvigioni, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della Legge sulla mediazione immobiliare.
Il Mediatore non addebita la provvigione di mediazione a un terzo che non abbia stipulato con esso un contratto di mediazione (art. 29, comma 7, della Legge).
Il Mediatore acquisisce il diritto alla provvigione di mediazione con la stipulazione del primo atto giuridico tra le parti (preliminare o contratto definitivo).
La provvigione di mediazione non comprende: onorari e diritti notarili, diritti giudiziari e amministrativi, costi di reperimento della documentazione, imposta sul trasferimento immobiliare, diritti geodetici e catastali.
Su tutti gli importi delle provvigioni è calcolata l’IVA all’aliquota vigente.
Il compenso complessivo di mediazione addebitato a tutti i mandanti in relazione al medesimo immobile non può superare l’importo massimo complessivo indicato nel Listino prezzi. Il Listino prezzi è esposto presso la sede del Mediatore e, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, è pubblicato al seguente indirizzo:
https://ladriaestate.com/price-list
Listino prezzi attualmente in vigore:
Listino dei compensi di mediazione e dei servizi
Listino n.: 02/26
In vigore dal: 07/07/2026
Articolo 14 — Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
PIRAMIDA d.o.o. è soggetta all’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ai sensi della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (NN 108/17 e successive modifiche). In qualità di mediatore immobiliare, la Società è tenuta ad attuare misure di adeguata verifica della clientela prima e durante il rapporto d’affari.
Persona autorizzata all’attuazione delle misure: Adriana Bjelan.
Il Committente e tutte le persone che partecipano all’affare giuridico mediato sono tenuti, su richiesta del Mediatore, a esibire:
— carta d’identità o passaporto (persone fisiche)
— OIB o codice fiscale estero
— per le persone giuridiche: estratti del registro delle imprese, dati sui titolari effettivi (UBO) e procura del rappresentante
— prova dell’origine dei fondi, qualora il valore dell’affare superi la soglia di legge o qualora sussistano circostanze che lo impongano
Il Mediatore è autorizzato a differire o sospendere la prestazione del servizio e a segnalare operazioni sospette alle autorità competenti senza preventiva comunicazione al Committente, conformemente agli obblighi di legge.
I dati e la documentazione raccolti ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono conservati per 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto d’affari ovvero dall’operazione effettuata, decorsi i quali sono cancellati o distrutti, salvo che una norma speciale disponga diversamente.
Articolo 15 — Protezione dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, OIB (codice fiscale): 54890989849 (contatto: info@ladriaestate.com).
I dati personali del Committente sono trattati esclusivamente per le finalità necessarie all’esecuzione del contratto di mediazione, all’adempimento degli obblighi di legge del Mediatore (compresi gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio) e ai legittimi interessi del Mediatore, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla Legge sull’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (NN 42/18).
La base giuridica del trattamento dei dati nell’ambito del servizio di mediazione è l’esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR). Per il trattamento al di fuori del rapporto contrattuale (comunicazione di marketing) la base è il previo consenso dell’interessato.
L’interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’Agenzia per la protezione dei dati personali (AZOP, https://azop.hr).
L’Informativa sulla privacy completa è disponibile su www.ladriaestate.com e, su richiesta, presso la sede del Mediatore.
Articolo 16 — Riservatezza
Il Mediatore si obbliga a mantenere la riservatezza di tutti i dati ricevuti dal Committente e a non utilizzarli al di fuori della finalità di esecuzione del contratto, salvo nei confronti dei dipendenti il cui accesso sia necessario all’esecuzione del contratto, su ordine di un tribunale o di un’autorità competente, e ove ciò sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge del Mediatore. Tale obbligo non si applica ai dati pubblicamente disponibili indipendentemente dal Mediatore.
Articolo 17 — Responsabilità
Il Mediatore è tenuto a svolgere la mediazione con diligenza accresciuta, secondo le regole della professione e gli usi commerciali.
Il Mediatore non risponde: dei dati inesatti o incompleti forniti dal Committente; dello stato dell’immobile che non era visibile né accessibile a verifica al momento della mediazione; delle decisioni delle autorità competenti adottate dopo la stipulazione del contratto; dell’esito delle trattative o del prezzo conseguito nella transazione.
La responsabilità del Mediatore per i danni che potrebbe cagionare al Committente o a terzi nell’esercizio della mediazione è coperta da una polizza di assicurazione della responsabilità professionale ai sensi dell’articolo 6 della Legge, per un importo di 100.000,00 EUR per singolo sinistro e di 300.000,00 EUR per tutte le richieste di risarcimento in un anno assicurativo.
Assicuratore: GRAWE Hrvatska d.d., Zagabria.
Il Committente risponde dei danni derivanti dalla comunicazione fraudolenta di dati, dall’occultamento di fatti essenziali o da condotta dolosa o gravemente negligente nei confronti del Mediatore o dei terzi con i quali il Mediatore lo ha messo in contatto.
Articolo 18 — Diritto di recesso unilaterale del consumatore
Se il contratto di mediazione è stipulato a distanza o fuori dei locali commerciali del Mediatore, il Committente che agisce in qualità di consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza indicarne le ragioni entro 14 (quattordici) giorni dalla data di stipulazione, ai sensi della Legge sulla tutela dei consumatori.
Qualora il Committente richieda espressamente che il Mediatore dia immediatamente inizio alla prestazione del servizio e il Mediatore esegua integralmente il servizio entro tale termine, il diritto di recesso unilaterale si estingue. La richiesta espressa di inizio del servizio prima della scadenza del termine è resa in forma scritta quale parte integrante del contratto.
Articolo 19 — Reclami
Suggerimenti, apprezzamenti e reclami relativi alla prestazione dei servizi possono essere presentati dal Committente per iscritto all’indirizzo: PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, oppure per via elettronica a: info@ladriaestate.com. Il Mediatore è tenuto a rispondere al reclamo entro 15 giorni dalla ricezione.
La vigilanza sull’attività dei mediatori immobiliari è esercitata da:
— la Camera dell’economia croata — vigilanza sull’attuazione delle disposizioni dell’atto generale sulla condotta etica negli affari; la HGK può adottare una decisione che vieta condotte contrarie a tale atto e avverso la decisione può essere proposto ricorso al Ministero, fermo restando che il ricorso non sospende l’esecuzione (art. 33 della Legge);
— il Ministero competente per l’economia — vigilanza amministrativa sui compiti affidati dalla Legge (art. 34, comma 1, della Legge);
— gli ispettori di mercato dell’Ispettorato di Stato — vigilanza ispettiva sull’attuazione della Legge e delle norme adottate in base ad essa (art. 34, comma 2, della Legge).
Per la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, i consumatori dell’UE possono utilizzare la piattaforma della Commissione europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Articolo 20 — Condotta etica negli affari e rispetto del codice
Il Mediatore e gli agenti di mediazione alle sue dipendenze sono tenuti a osservare le disposizioni dell’atto generale sulla condotta etica negli affari dei mediatori immobiliari, adottato dalla Camera dell’economia croata su proposta dell’Associazione delle attività immobiliari presso la HGK e previo assenso del Ministero (art. 5, commi 7 e 8, della Legge). Fino all’entrata in vigore del nuovo atto generale si applicano gli atti vigenti adottati in base alla normativa precedente.
Nello svolgimento della mediazione il Mediatore si obbliga in particolare a:
1. agire con diligenza accresciuta, secondo le regole della professione e gli usi commerciali (art. 21 della Legge);
2. fornire dati veritieri, completi e verificabili sull’immobile e non ingenerare un’impressione errata sul suo stato, sul suo status giuridico o sul suo valore di mercato;
3. non pubblicizzare un immobile in assenza di contratto stipulato con il proprietario né dopo la cessazione dell’autorizzazione a pubblicizzare;
4. non assumere in mediazione un immobile che sappia essere contemporaneamente oggetto di mediazione in esclusiva di un altro mediatore;
5. rispettare la reputazione commerciale degli altri mediatori e astenersi da pratiche commerciali sleali, denigrazione e pubblicità ingannevole;
6. comunicare al Committente senza indugio e per iscritto ogni conflitto di interessi;
7. mantenere la riservatezza dei dati del Committente e dei terzi nella misura prescritta dalla legge e dal contratto.
Articolo 21 — Locali commerciali ed esposizione delle Condizioni generali
Il Mediatore opera in locali idonei all’attività d’ufficio, interamente separati da locali destinati ad altri usi e dotati di uno spazio riservato per i colloqui confidenziali, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della Legge.
Le Condizioni generali sono esposte in luogo visibile e accessibile presso la sede del Mediatore e sono permanentemente disponibili sul sito web https://ladriaestate.com. Il Mediatore è tenuto a osservare le proprie Condizioni generali (art. 20, commi 3 e 5, della Legge).
Articolo 22 — Pubblicizzazione
Nella pubblicizzazione sui mezzi di comunicazione di massa, su altri media stampati ed elettronici, nei locali del Mediatore o in altri luoghi in cui la pubblicità è consentita, il Mediatore pubblica la propria denominazione e l’indirizzo della sede, nonché gli indirizzi delle proprie filiali, ovvero un collegamento contenente gli indirizzi delle filiali (art. 22, comma 1, della Legge).
Il Committente autorizza il Mediatore, ai fini dell’esecuzione del contratto, a fotografare e riprendere l’immobile, a realizzare una planimetria o altra presentazione e a utilizzare e pubblicare tali materiali e i dati tecnici di base negli annunci. La pubblicazione dell’indirizzo esatto e dell’identità del Committente è disciplinata dal contratto di mediazione.
Articolo 23 — Collaborazione con altri mediatori e contratto di sub-mediazione
Il Mediatore collabora con altri mediatori registrati per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare al fine di presentare più ampiamente l’immobile e di reperire potenziali acquirenti. La collaborazione si fonda sui seguenti principi:
1. Rapporti contrattuali separati. Ciascun mediatore ha un proprio contratto di mediazione con il proprio committente e risponde autonomamente esclusivamente verso il proprio committente dell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. La collaborazione non instaura alcun rapporto contrattuale tra il Committente e l’altro mediatore.
2. Neutralità della provvigione. La collaborazione con un altro mediatore non aumenta la provvigione di mediazione dovuta dal Committente al Mediatore in base al proprio contratto. La ripartizione della provvigione tra i mediatori costituisce il loro rapporto interno e non grava sul Committente. L’importo complessivo addebitato ai committenti per il medesimo immobile non può in alcun caso superare l’importo massimo previsto dal listino prezzi vigente (art. 30, comma 3, della Legge).
3. Divieto di addebito al terzo. Né il Mediatore né il mediatore con il quale collabora possono addebitare la provvigione di mediazione a un terzo che assuma nell’affare giuridico il ruolo di acquirente e che non abbia stipulato con tale mediatore un contratto di mediazione (art. 29, comma 7, della Legge).
4. Minimizzazione dei dati e riservatezza. All’altro mediatore sono trasmessi solo i dati necessari all’attuazione della collaborazione. Qualora sia stata pattuita una mediazione discreta o riservata, l’identità del Committente e l’indirizzo esatto dell’immobile non sono divulgati senza il suo consenso scritto.
5. Rispetto dell’esclusiva. Il Mediatore non assume in mediazione né pubblicizza un immobile che sappia essere oggetto di un valido contratto di mediazione in esclusiva di un altro mediatore, salvo il consenso di tale mediatore.
6. Quadro etico. La collaborazione è attuata nel rispetto dell’atto generale della HGK sulla condotta etica negli affari di cui all’articolo 21 delle presenti Condizioni generali.
Contratto di sub-mediazione. Il Mediatore può trasferire il contratto di mediazione a un altro mediatore solo se tale trasferimento è stato espressamente pattuito tra il Mediatore e il Committente. Anche in tal caso il Committente rimane in rapporto contrattuale esclusivamente con il Mediatore con il quale ha stipulato il contratto di mediazione. Il Mediatore è tenuto a trasmettere al Committente un elenco scritto dei mediatori ai quali il contratto di mediazione è stato trasferito (art. 26 della Legge). La collaborazione ordinaria di cui ai commi precedenti non è considerata trasferimento del contratto e non richiede autorizzazione specifica.
Articolo 24 — Registro delle mediazioni
Il Mediatore tiene un registro delle mediazioni immobiliari per tutti i contratti di mediazione stipulati (art. 27 della Legge). Il registro contiene, per ciascun singolo contratto:
1. il tipo di contratto per la cui stipulazione si presta mediazione;
2. il tipo di immobile, l’indirizzo dell’immobile e i dati relativi alla sua iscrizione nel catasto e nei libri fondiari;
3. i dati tecnici sull’immobile e la classe energetica;
4. l’importo del prezzo pattuito o di altra forma di corrispettivo, espresso in importo complessivo e in importo al metro quadro;
5. l’importo della provvigione di mediazione e il soggetto tenuto al pagamento;
6. il listino prezzi vigente al momento della stipulazione del contratto, con indicazione della data e dell’anno, sottoscritto dal Mediatore e dal Committente ovvero dal terzo.
Per i contratti stipulati per i quali non si è tuttavia realizzato l’affare mediato, il registro contiene: i dati del Mediatore e del Committente, l’oggetto della mediazione, il tipo e il contenuto essenziale dell’affare giuridico per il quale si presta mediazione, l’importo della provvigione di mediazione nonché i dati su tutti i servizi e costi aggiuntivi con indicazione del soggetto tenuto al pagamento (art. 27, comma 3, della Legge).
Su richiesta dell’organo competente dell’amministrazione statale, il Mediatore consente la presa visione dei dati relativi all’oggetto della mediazione nonché al tipo e al contenuto essenziale dell’affare giuridico, ai fini dell’attuazione della politica fondiaria e abitativa, della valutazione di mercato degli immobili e dell’analisi del mercato immobiliare (art. 27, comma 4, della Legge).
Articolo 25 — Disposizioni finali
PIRAMIDA d.o.o. è iscritta nel registro delle imprese: Tribunale commerciale di Pisino (Pazin), MBS (n. registro imprese): 130011832, capitale sociale: 2.654,46 EUR, interamente versato. Contatti: tel. +385 98 977 8357, info@ladriaestate.com. Orario di lavoro: lunedì — venerdì 9:00 — 18:00, sabato 9:00 — 14:00, domenica chiuso.
A tutti i rapporti derivanti dal contratto di mediazione e dalle presenti Condizioni generali si applica il diritto sostanziale della Repubblica di Croazia. Per le controversie è competente il tribunale materialmente competente in base alla sede del Mediatore. Le disposizioni della Legge non possono essere escluse né limitate dal contratto di mediazione, salvo che in relazione a una singola disposizione sia espressamente ammessa una diversa pattuizione contrattuale ovvero che la diversa pattuizione contrattuale sia manifestamente nell’interesse del Committente (art. 17, comma 4, della Legge). In caso di discordanza si applicano in via prioritaria le norme imperative, quindi il contratto di mediazione e successivamente le presenti Condizioni generali e il listino prezzi nonché gli altri allegati.
Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il giorno della pubblicazione e si applicano a tutti i contratti di mediazione stipulati a partire da tale data.
Tar, 7 luglio 2026 PIRAMIDA d.o.o.