CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO
PIRAMIDA d.o.o. — L'Adria Estate
CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO PIRAMIDA d.o.o. — L'Adria Estate
Articolo 1 — Oggetto e applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Esercizio (di seguito: Condizioni Generali) disciplinano il rapporto commerciale tra l'intermediario immobiliare PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, OIB: 54890989849, che opera con il marchio L'Adria Estate (di seguito: l'Intermediario), e qualsiasi persona fisica o giuridica che stipuli con l'Intermediario un contratto scritto di mediazione (di seguito: il Mandante), indipendentemente dal fatto che tale persona agisca nell'operazione giuridica in qualità di venditore, acquirente o in altro ruolo.
Le Condizioni Generali costituiscono parte integrante di ogni contratto di mediazione. Con la stipula del contratto, il Mandante conferma di essere stato informato delle Condizioni Generali e di accettarle integralmente. In caso di discordanza tra singole disposizioni del contratto e le presenti Condizioni Generali, prevalgono le disposizioni del contratto.
Articolo 2 — Definizioni
Ai sensi delle presenti Condizioni Generali:
1. L'Intermediario è PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, OIB: 54890989849, agenzia registrata per la mediazione immobiliare, iscritta nel Registro degli intermediari tenuto dalla Camera dell'Economia Croata (HGK), numero di registrazione: [65/2017], operante con il marchio L'Adria Estate.
2. L'Agente è una persona fisica impiegata presso l'Intermediario, iscritta nell'Elenco degli agenti di mediazione immobiliare presso la HGK. Agente autorizzata: Adriana Bjelan, Elenco n. 249/2025, Provvedimento CLASSE: UP/I-330-01/23-01/524; N. PROT.: 517-08-01-01-01-24-3.
3. Il Mandante è una persona fisica o giuridica che stipula con l'Intermediario un contratto scritto di mediazione, indipendentemente dal fatto che agisca come venditore, acquirente o in altro ruolo nell'operazione giuridica mediata.
4. Il Terzo è la persona che l'Intermediario cerca di mettere in contatto con il Mandante ai fini della negoziazione della conclusione di un'operazione giuridica e che non ha stipulato un contratto di mediazione con l'Intermediario.
5. La Mediazione comprende le attività dell'Intermediario mediante le quali il Mandante viene messo in contatto con un terzo ai fini della negoziazione e preparazione della conclusione di operazioni giuridiche aventi ad oggetto un determinato immobile.
6. Il Compenso di mediazione è l'importo che il Mandante è tenuto a corrispondere all'Intermediario per il servizio di mediazione svolto, conformemente al contratto di mediazione e al listino prezzi vigente.
7. Il Contratto è il contratto di mediazione immobiliare stipulato in forma scritta tra l'Intermediario e il Mandante, di cui fanno parte integrante il presente documento e il listino prezzi vigente dell'Intermediario.
Articolo 3 — Base dell'offerta e responsabilità per i dati
L'offerta immobiliare dell'Intermediario si basa sui dati forniti dal Mandante (venditore) in forma scritta, orale o elettronica. L'Intermediario non risponde di inesattezze, incompletezze o successive modifiche dei dati derivanti da informazioni inesatte o non tempestive fornite dal Mandante.
I dati relativi agli immobili si considerano confermati con la firma del contratto di mediazione con il Mandante che sia proprietario o rappresentante autorizzato del proprietario dell'immobile. Fino alla stipula del contratto, tutti i dati relativi all'immobile hanno carattere informativo.
Il Mandante è tenuto a trattare come segreto commerciale i dati e le informazioni che l'Intermediario trasmette alle persone interessate e non può divulgarli a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'Intermediario.
Articolo 4 — Visita dell'immobile — terzo e Mandante
L'Intermediario può, ma non è obbligato a, consentire a una persona interessata a un determinato immobile oggetto di pubblicità di effettuare una visita senza un contratto di mediazione previamente stipulato, ai sensi dell'articolo 23 della Legge sulla mediazione immobiliare. L'obbligo primario dell'Intermediario è nei confronti del Mandante che gli ha affidato l'immobile; pertanto l'Intermediario si riserva il diritto di valutare la giustificazione di ogni visita e di rifiutare l'accesso alle persone che ritenga non soddisfino i requisiti di un interesse serio o che potrebbero compromettere gli interessi del Mandante o la sicurezza della proprietà privata.
In occasione di ogni visita senza contratto, il terzo e l'agente dell'Intermediario sottoscrivono una Conferma di visita dell'immobile. La conferma non costituisce un contratto di mediazione e non contiene alcun obbligo di pagamento del compenso da parte del terzo.
L'Intermediario non addebita alcun compenso di mediazione al terzo che non abbia stipulato con lui un contratto di mediazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge.
Articolo 5 — Servizi disponibili esclusivamente al Mandante
I seguenti servizi sono prestati dall'Intermediario esclusivamente alle persone che abbiano stipulato con lui un contratto di mediazione in qualità di Mandante:
— ricerca attiva e invio sistematico di proposte immobiliari secondo i criteri indicati
— rappresentanza e consulenza nelle trattative con il venditore o con il suo intermediario
— verifica della regolarità proprietaria e documentale dell'immobile
— esame e analisi della situazione tavolare/catastale, degli oneri e delle limitazioni
— coordinamento e supporto nell'ottenimento della documentazione necessaria
— consulenza nella scelta del notaio e coordinamento della procedura di autentica
— informazioni sui costi di acquisto, sugli obblighi fiscali e sulle spese accessorie
— supporto nell'apertura di un conto bancario, nell'ottenimento dell'OIB e nella traduzione dei documenti
— organizzazione della consegna dell'immobile
— consulenza sul processo di trasferimento e adattamento
— supporto di mediazione fino alla firma definitiva e all'intavolazione/registrazione della proprietà
L'Intermediario agirà nei confronti delle persone che non hanno stipulato un contratto di mediazione in modo coscienzioso, professionale e in buona fede, nella misura necessaria per la regolare esecuzione della mediazione tra l'Intermediario e il Mandante. Tuttavia, tali persone non acquisiscono il diritto ai suddetti servizi dell'Intermediario, destinati esclusivamente al Mandante, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi della documentazione, la consulenza legale o commerciale, il coordinamento dell'operazione giuridica, la preparazione o l'ottenimento della documentazione, la negoziazione e altre attività connesse alla conclusione e all'esecuzione dell'operazione giuridica. L'Intermediario non risponde delle decisioni, azioni, omissioni, effetti giuridici o dell'esito dell'operazione giuridica che tale persona concluda senza aver concordato l'assistenza, la consulenza o il coordinamento diretto dell'Intermediario.
Articolo 6 — Stipula del contratto di mediazione
Con il contratto di mediazione, l'Intermediario si obbliga ad adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Mandante una persona idonea ai fini della negoziazione e conclusione di una determinata operazione giuridica relativa al trasferimento o alla costituzione di diritti su un immobile, mentre il Mandante si obbliga a corrispondere il compenso di mediazione qualora tale operazione venga conclusa.
Il contratto è stipulato in forma scritta. Non è consentito svolgere attività di mediazione senza un contratto stipulato.
Parte integrante di ogni contratto è il listino prezzi vigente dell'Intermediario, con indicazione della data, sottoscritto da entrambe le parti contraenti.
Il contratto entra in vigore il giorno della firma da parte di entrambe le parti contraenti.
Articolo 7 — Mediazione esclusiva
Con il contratto di mediazione, il Mandante può obbligarsi a non incaricare alcun altro intermediario per l'operazione mediata e a non agire autonomamente in modo tale da eludere l'Intermediario. Tale obbligo deve essere espressamente pattuito.
Se durante la durata del contratto di mediazione esclusiva il Mandante conclude l'operazione giuridica eludendo l'Intermediario — tramite un altro intermediario, autonomamente o in qualsiasi altro modo — è tenuto a corrispondere all'Intermediario il compenso di mediazione pattuito e a rimborsare tutti i costi effettivi sostenuti durante la mediazione.
Al momento della stipula del contratto di mediazione esclusiva, l'Intermediario è tenuto a richiamare specificamente l'attenzione del Mandante sugli effetti e sulle conseguenze giuridiche di tale clausola.
Articolo 8 — Durata del contratto
Il contratto è stipulato a tempo determinato. Se le parti non hanno concordato la durata, il contratto si considera stipulato per 12 (dodici) mesi. Il contratto può essere prorogato mediante accordo scritto delle parti.
Articolo 9 — Cessazione del contratto e compenso dell'Intermediario
Il contratto cessa alla scadenza del termine pattuito, mediante disdetta o mediante accordo scritto delle parti.
La disdetta deve essere comunicata per iscritto. Il termine di preavviso è di 30 (trenta) giorni, salvo diverso accordo.
Se il Mandante disdice il contratto o interrompe unilateralmente la collaborazione senza giustificato motivo, è tenuto a rimborsare all'Intermediario i costi e il lavoro investito durante la durata del contratto. Tale compenso non può essere inferiore a 1/3 (un terzo) né superiore all'intero compenso di mediazione pattuito per l'operazione mediata.
Se il Mandante conclude un'operazione giuridica con una persona con cui è stato messo in contatto dall'Intermediario e la conclusione avviene entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto come conseguenza diretta dell'attività dell'Intermediario, quest'ultimo ha diritto all'intero compenso di mediazione pattuito.
Il Mandante è tenuto a informare per iscritto l'Intermediario di ogni operazione giuridica conclusa relativa all'oggetto della mediazione.
Articolo 10 — Obblighi dell'Intermediario
Con il contratto di mediazione, l'Intermediario si obbliga a svolgere le seguenti attività in base alla natura dell'operazione e al ruolo del Mandante.
Servizi inclusi nel compenso di mediazione — per entrambi i Mandanti (venditore e acquirente):
— verifica della regolarità proprietaria dell'immobile ed esame della situazione tavolare/catastale, degli oneri e delle limitazioni
— analisi della situazione urbanistica e documentale dell'immobile (destinazione, permessi, legalizzazione)
— segnalazione di difetti visibili e rischi giuridici relativi all'immobile
— mediazione e consulenza nelle trattative
— coordinamento con il notaio e le istituzioni competenti
— monitoraggio del processo fino alla firma definitiva
In aggiunta, per il Mandante che agisce come venditore:
— valutazione del valore di mercato dell'immobile sulla base di transazioni comparabili concluse
— realizzazione di fotografie dell'immobile e preparazione di una presentazione commerciale standard
— pubblicità dell'immobile su portali pertinenti e sui canali dell'Intermediario
— verifica dell'identità e della serietà dell'interesse dei potenziali acquirenti
— organizzazione e conduzione delle visite dell'immobile
In aggiunta, per il Mandante che agisce come acquirente:
— ricerca attiva e invio sistematico di proposte immobiliari secondo i criteri indicati
— consulenza nella scelta del notaio e coordinamento della procedura di autentica
— informazioni sui costi di acquisto, sugli obblighi fiscali e sulle spese accessorie
— supporto nell'ottenimento dell'OIB, nell'apertura di un conto bancario e nella traduzione dei documenti
— organizzazione della consegna dell'immobile e supporto di mediazione fino alla registrazione della proprietà
Servizi addebitati separatamente secondo il listino prezzi, su richiesta espressa del Mandante:
— incarico di un fotografo o videografo professionista a pagamento al di fuori della fotografia standard
— realizzazione di materiali promozionali speciali (video, tour virtuale, pubblicità a pagamento)
— raccolta e sistemazione della documentazione per conto del Mandante
— consulenza di mercato e di investimento (analisi del rendimento, confronto delle opzioni)
— consulenza e supporto per la legalizzazione o il cambio di destinazione dell'immobile
Tutti i servizi speciali sono concordati per iscritto e addebitati secondo il listino prezzi vigente dell'Intermediario, indipendentemente dall'esito dell'operazione mediata.
Articolo 11 — Obblighi del Mandante
Obblighi del Mandante che agisce come venditore:
1. fornire all'Intermediario dati esatti e completi sull'immobile, compresi descrizione, stato e prezzo richiesto
2. mettere a disposizione per la visione i documenti che provano la proprietà o altro diritto reale sull'immobile e indicare tutti gli oneri iscritti e non iscritti
3. mettere a disposizione per la visione, se ne è in possesso, il permesso di localizzazione, il permesso di costruire o il certificato di agibilità/uso, l'attestato di prestazione energetica e altri atti pertinenti
4. garantire all'Intermediario e alle persone interessate la visita dell'immobile negli orari concordati
5. informare per iscritto l'Intermediario di ogni modifica relativa all'immobile o all'operazione giuridica, incluse modifiche della proprietà, degli oneri o dell'intenzione di vendita
6. corrispondere il compenso di mediazione conformemente al contratto e alle presenti Condizioni Generali
7. rimborsare all'Intermediario i costi separatamente concordati che superano l'ambito ordinario della mediazione
Obblighi del Mandante che agisce come acquirente:
1. fornire all'Intermediario dati esatti e completi sui propri criteri e sulle proprie possibilità finanziarie
2. presentare su richiesta prova dei mezzi disponibili per l'acquisto
3. rispondere tempestivamente alle proposte e alle informazioni dell'Intermediario
4. informare per iscritto l'Intermediario di ogni contatto con il venditore o con un terzo relativo a un immobile presentato dall'Intermediario
5. corrispondere il compenso di mediazione conformemente al contratto e alle presenti Condizioni Generali
Responsabilità del Mandante per recesso anticipato e violazione della buona fede:
Il Mandante non è obbligato a concludere l'operazione giuridica mediata. Tuttavia, se il Mandante disdice il contratto o interrompe la collaborazione senza un giustificato motivo imputabile all'Intermediario, oppure se, all'insaputa dell'Intermediario, conclude autonomamente o tenta di concludere l'operazione giuridica mediata eludendo l'Intermediario, è tenuto a rimborsare all'Intermediario i costi e il lavoro investito durante la durata del contratto. Tale importo non può essere inferiore a 1/3 (un terzo) né superiore all'intero compenso di mediazione pattuito per l'operazione mediata.
Il Mandante che abbia fornito all'Intermediario informazioni inesatte o incomplete, occultato fatti essenziali o, con comportamento intenzionale o gravemente negligente, causato un danno all'Intermediario o a un terzo con cui l'Intermediario lo abbia messo in contatto, risponde integralmente del danno causato.
Articolo 12 — Diritto dell'Intermediario al compenso
L'Intermediario acquisisce il diritto al compenso di mediazione con la conclusione del primo atto giuridico tra le parti che disciplina l'operazione giuridica mediata — contratto preliminare o contratto definitivo.
La mera presentazione del Mandante a un terzo o l'organizzazione di una visita, senza la conclusione dell'operazione giuridica mediata, non dà all'Intermediario diritto al compenso di mediazione.
L'Intermediario ha diritto all'intero compenso di mediazione anche nei seguenti casi:
1. se il Mandante conclude un'operazione giuridica con una persona con cui l'Intermediario lo ha messo in contatto entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto di mediazione, e tale operazione è conseguenza diretta dell'attività dell'Intermediario durante la durata del contratto
2. se il Mandante conclude con detta persona un'operazione giuridica diversa da quella mediata, ma con cui si ottiene lo stesso scopo o lo stesso vantaggio patrimoniale
3. se l'operazione giuridica mediata è conclusa dal coniuge o convivente, discendente o genitore del Mandante, ovvero da una persona giuridica nella quale il Mandante o una persona a lui vicina abbia un ruolo gestionale o proprietario
Il Mandante è tenuto a informare per iscritto l'Intermediario di ogni operazione giuridica conclusa relativa all'oggetto della mediazione, indipendentemente dal fatto che il contratto di mediazione sia ancora attivo o meno.
Articolo 13 — Compenso di mediazione
Il compenso di mediazione è determinato dal contratto di mediazione conformemente al listino prezzi vigente dell'Intermediario, che costituisce parte integrante del contratto.
Il compenso complessivo di mediazione per la compravendita di un immobile ammonta al 6% (+IVA) del prezzo di compravendita raggiunto, con un compenso minimo di 3.000,00 EUR (+IVA).
Se entrambe le parti dell'operazione — venditore e acquirente — stipulano un contratto di mediazione, ciascuna parte paga il 3% (+IVA) del prezzo di compravendita raggiunto, con un compenso minimo di 1.500,00 EUR (+IVA) per parte. L'importo complessivo addebitato a entrambe le parti non può superare il 6% (+IVA) del prezzo raggiunto.
Se il contratto di mediazione è stipulato da una sola parte, a tale parte viene addebitato il compenso determinato dal contratto, ma non oltre l'importo corrispondente alla sua quota stabilita dal listino prezzi, conformemente all'articolo 30, comma 4, della Legge.
Prima della stipula dei contratti con entrambe le parti, l'Intermediario è tenuto a informare ciascuna di esse per iscritto dell'ammontare del singolo compenso e della somma complessiva dei compensi, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della Legge sulla mediazione immobiliare.
L'Intermediario non addebita il compenso di mediazione a un terzo che non abbia stipulato con lui un contratto di mediazione (articolo 29, comma 7, della Legge).
L'Intermediario acquisisce il diritto al compenso di mediazione con la conclusione del primo atto giuridico tra le parti (contratto preliminare o contratto definitivo).
Il compenso di mediazione non include: imposte e onorari notarili, imposte giudiziarie e amministrative, costi di ottenimento della documentazione, imposta sul trasferimento immobiliare, spese geodetiche e catastali.
Su tutti gli importi dei compensi viene calcolata l'IVA all'aliquota vigente.
Articolo 14 — Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
PIRAMIDA d.o.o. è soggetta all'obbligo di attuare misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo conformemente alla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (NN 108/17 e successive modifiche). In qualità di intermediario immobiliare, la Società è tenuta ad attuare misure di adeguata verifica della clientela prima e durante il rapporto commerciale.
Persona autorizzata all'attuazione delle misure: Adriana Bjelan.
Il Mandante e tutte le persone che partecipano all'operazione giuridica mediata sono tenuti, su richiesta dell'Intermediario, a presentare:
— carta d'identità o passaporto (persone fisiche)
— OIB o codice fiscale estero
— per le persone giuridiche: estratti dal registro delle imprese, dati sui titolari effettivi (UBO) e procura del rappresentante
— prova della provenienza dei fondi, se il valore dell'operazione supera la soglia legale o se le circostanze lo richiedono
L'Intermediario è autorizzato a rinviare o sospendere la prestazione del servizio e a segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti senza previo avviso al Mandante, conformemente agli obblighi di legge.
I dati raccolti ai fini della verifica AML/CFT sono conservati per 7 (sette) anni dalla conclusione del rapporto commerciale.
Articolo 15 — Protezione dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, OIB: 54890989849 (contatto: info@ladriaestate.com).
I dati personali del Mandante sono trattati esclusivamente per finalità necessarie all'esecuzione del contratto di mediazione, all'adempimento degli obblighi di legge dell'Intermediario (compresi gli obblighi AML/CFT) e ai legittimi interessi dell'Intermediario, conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla Legge croata di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (NN 42/18).
La base giuridica del trattamento dei dati nell'ambito del servizio di mediazione è l'esecuzione del contratto (articolo 6, paragrafo 1, lettera b, GDPR). Per il trattamento al di fuori del rapporto contrattuale (comunicazione di marketing), la base è il previo consenso dell'interessato.
L'interessato ha diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati, nonché il diritto di presentare reclamo all'Agenzia croata per la protezione dei dati personali (AZOP, https://azop.hr).
L'informativa completa sulla privacy è disponibile su www.ladriaestate.com e su richiesta presso la sede dell'Intermediario.
Articolo 16 — Riservatezza
L'Intermediario si impegna a mantenere la riservatezza di tutti i dati ricevuti dal Mandante e a non utilizzarli al di fuori dello scopo dell'esecuzione del contratto, salvo nei confronti dei dipendenti il cui accesso sia necessario per l'esecuzione del contratto, su ordine del tribunale o dell'autorità competente, e quando ciò sia necessario per adempiere a un obbligo di legge dell'Intermediario. Tale obbligo non si applica ai dati che siano pubblicamente disponibili indipendentemente dall'Intermediario.
Articolo 17 — Responsabilità
L'Intermediario è tenuto a svolgere la mediazione con maggiore diligenza, secondo le regole della professione e gli usi commerciali.
L'Intermediario non risponde di: dati inesatti o incompleti forniti dal Mandante; stato dell'immobile che non era visibile né verificabile al momento della mediazione; decisioni delle autorità competenti adottate dopo la stipula del contratto; esito delle trattative o prezzo della transazione raggiunto.
La responsabilità professionale dell'Intermediario è coperta da polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulla mediazione immobiliare, per un importo di almeno 100.000,00 EUR per evento dannoso e 300.000,00 EUR per tutte le richieste di risarcimento in un anno assicurativo (assicuratore: Adriatic osiguranje d.d.).
Il Mandante risponde dei danni causati dalla comunicazione fraudolenta di dati, dall'occultamento di fatti essenziali o da comportamento intenzionale o gravemente negligente nei confronti dell'Intermediario o dei terzi con cui l'Intermediario lo ha messo in contatto.
Articolo 18 — Diritto di recesso unilaterale per i consumatori
Se il contratto di mediazione è concluso a distanza o fuori dai locali commerciali dell'Intermediario, il Mandante che agisce come consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza indicarne le ragioni entro 14 (quattordici) giorni dalla data di stipula, conformemente alla Legge sulla tutela dei consumatori.
Se il Mandante richiede espressamente che l'Intermediario inizi immediatamente la prestazione del servizio e l'Intermediario esegue integralmente il servizio entro tale termine, il diritto di recesso unilaterale cessa. La richiesta espressa di avvio del servizio prima della scadenza del termine viene resa in forma scritta quale parte integrante del contratto.
Articolo 19 — Reclami
Proposte, elogi e reclami relativi alla prestazione dei servizi possono essere trasmessi dal Mandante per iscritto all'indirizzo: PIRAMIDA d.o.o., Brajde 31, 52465 Tar, oppure per via elettronica a: info@ladriaestate.com. L'Intermediario è tenuto a rispondere al reclamo entro 15 giorni dal ricevimento.
Per la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, i consumatori dell'UE possono utilizzare la piattaforma della Commissione europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Articolo 20 — Disposizioni finali
PIRAMIDA d.o.o. è iscritta nel registro giudiziario: Tribunale commerciale di Pazin, MBS: 130011832, capitale sociale: 2.654,46 EUR, interamente versato. Contatto: tel. +385989778357, info@ladriaestate.com. Orario di lavoro: lunedì-venerdì 9:00-18:00, sabato 9:00-14:00, domenica chiuso.
A tutti i rapporti derivanti dal contratto di mediazione e dalle presenti Condizioni Generali si applica il diritto sostanziale della Repubblica di Croazia. Per le controversie è competente il tribunale territorialmente e per materia competente in base alla sede dell'Intermediario.
Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore il giorno della pubblicazione e si applicano a tutti i contratti di mediazione stipulati a partire da tale data.
Tar, 01.01.2026.
PIRAMIDA d.o.o.